14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11453 del 30 agosto 2000
Testo massima n. 1
La violenza, quale presupposto dell’azione di spoglio ex art. 1168 c.c., implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari, i quali contro la volontà espressa o tacita del possessore tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l’esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta [ cosiddetto animus spoliandi ]. La clandestinità va riferita, invece, allo stato di ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell’impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui questo viene posto in essere.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]