Cass. pen. n. 2814 del 17 marzo 1982
Testo massima n. 1
Il fatto che i componenti di uno dei gruppi di contendenti abbia agito in stato di legittima difesa non esclude per i componenti dell'altro gruppo il reato di rissa.
Il fatto che i componenti di uno dei gruppi di contendenti abbia agito in stato di legittima difesa non esclude per i componenti dell'altro gruppo il reato di rissa.