Cass. pen. n. 43382 del 30 novembre 2005
Testo massima n. 1
L'attenuante della provocazione è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata — senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa — da una pretesa tracotante, eticamente o giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.