Cass. pen. n. 43382 del 30 novembre 2005

Testo massima n. 1


L'attenuante della provocazione è normalmente incompatibile con il reato di rissa, a meno che non risulti che l'azione offensiva di uno dei due gruppi contendenti sia stata preceduta e determinata — senza che ricorrano gli estremi della legittima difesa — da una pretesa tracotante, eticamente o giuridicamente illecita, o da una gravissima offesa proveniente esclusivamente dall'altro gruppo.

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