Cass. pen. n. 11245 del 22 novembre 1988
Testo massima n. 1
Per la configurazione del reato di rissa è necessario che nella contesa violenta esistano più fronti di aggressione, con volontà vicendevole di attentare all'altrui personale incolumità; il che può realizzarsi anche quando qualcuna delle «parti» protagoniste sia rappresentata da un solo soggetto, con l'unico limite che il numero dei corrissanti non sia inferiore a quello di tre.