14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11971 del 13 dicembre 1985
Testo massima n. 1
Nel caso di evento mortale, conseguente all’esplosione di proiettili di arma da fuoco verso terra che attingono, dopo il rimbalzo, persone successivamente decedute, il giudice, al fine di individuare la natura del reato [ omicidio volontario o preterintenzionale ], è tenuto a svolgere un’indagine sull’elemento psicologico dello stesso, egli, cioè, deve condurre il suo esame sulla rappresentazione da parte dell’agente dell’evento-morte come indifferente, probabile e possibile oppure come progressivo e, quindi, prevedibile rispetto a quello di lesione o minacce. A tal fine devono essere tenuti presenti l’indole del colpevole, le precedenti manifestazioni dell’animo, la causa a delinquere, la natura e la qualità dell’arma adoperata, il numero dei colpi e la prevedibilità dell’evento, per cui, secondo l’id quod plerumque accidit, il rimbalzo dei proiettili esplosi, soprattutto in una situazione di concorso di persone, avrebbe potuto raggiungere le persone stesse.
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