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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5544 del 12 maggio 1992

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5544 del 12 maggio 1992

Testo massima n. 1

Ai fini del delitto di omicidio preterintenzionale, l’elemento psicologico consiste nell’aver voluto l’evento minore [ percosse o lesioni ] e non anche l’evento più grave [ morte ] che costituisce solo la conseguenza diretta della condotta dell’agente. [ Nella fattispecie, il giudice di merito aveva ritenuto la sussistenza del dolo eventuale in considerazione della indubbia consapevolezza che l’imputato doveva avere, quale conoscente e fornitore abituale di droga della parte offesa, dello stato di salute e di tossicodipendenza della stessa e che, quindi, iniettandole nelle vene dell’eroina non poteva non essersi posto il problema dell’eventualità di conseguenze lesive anche gravi ].

Testo massima n. 1

Il delitto di cui all’art. 582 c.p. può essere commesso con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche introducendo nelle vene di altra persona sostanze stupefacenti mediante iniezione, in quanto lo stupefacente stesso, così iniettato, provoca un’alterazione dello stato fisico e psichico. Ne consegue che deve rispondere di omicidio preterintenzionale e non già di omicidio colposo colui che inietti ad una persona per via endovena dell’eroina cagionandone la morte, a nulla, peraltro, rilevando il consenso a farsi iniettare la droga.

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