14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6721 del 7 luglio 1981
Posted at 20:06h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni va intesa in relazione ad ogni impiego della propria energia psico-fisica o della propria persona per un determinato scopo utile, lecito e giuridicamente apprezzabile, che, prima del fatto lesivo, caratterizzava l’abituale tenore di vita della parte offesa.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]