Cass. pen. n. 359 del 26 ottobre 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Giudice dell'esecuzione - Poteri - Interpretazione del giudicato - Limiti - Fattispecie.
In tema di procedimento di esecuzione, il giudice al quale sia richiesto di determinare con esattezza il trattamento sanzionatorio per ciascun reato onde accertare la pena ancora da espiare, in ragione del presofferto e per la presenza di reati ostativi, non può procedere all'integrazione o alla modificazione del titolo esecutivo mediante una diversa qualificazione giuridica dei reati. (Fattispecie in tema di riconoscimento di sentenza straniera, in cui il giudice dell'esecuzione aveva qualificato i reati in termini difformi dalla sentenza che aveva riconosciuto il provvedimento estero).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735