14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35094 del 14 agosto 2013
Testo massima n. 1
Integra il reato di cui all’art. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, c.p. [ possesso di segni distintivi contraffatti ], la detenzione di un contrassegno [ nella specie una paletta segnaletica ], ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell’attualità dell’uso è richiesto solo per l’ipotesi di cui all’art. 497 ter, comma primo, n. 1, prima parte, c.p. – che commina la sanzione per il detentore dei segni distintivi in questione solo quando essi siano ‘in usò alla Polizia – mentre l’ipotesi di cui all’art. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, c.p. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all’uso stesso del segno. [ Nella specie si trattava di paletta, ancorché non più in uso, recante i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana ].
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