Cass. pen. n. 35870 del 23 maggio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Reato permanente - Sentenza di appello che limita la responsabilità dell'imputato al tempo di vigenza di una previgente disciplina sanzionatoria più favorevole - Omessa riduzione della pena - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.
In tema di giudizio di appello, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, pur delimitando la responsabilità dell'imputato per un reato permanente (nella specie, associazione di tipo mafioso) a un tempo in cui il regime sanzionatorio era più favorevole di quello successivo, non operi alcuna riduzione di pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. non coincidono con quelli che, ove sussistenti, ne impongono, a norma dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., la riduzione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.