Cass. pen. n. 35868 del 10 settembre 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Limiti di cui all’art. 545, comma 3 cod., proc. civ. - Verifica - Differimento alla fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.


I limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545, comma 3, cod. proc. civ. operano, in ragione del proprio fondamento costituzionale, in ogni fase del procedimento cautelare reale, anche quella dell'adozione del sequestro preventivo a fini di confisca, e la verifica della loro osservanza non può essere differita alle fasi successive del processo, tanto meno alla fase esecutiva.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. pen. n. 26252 del 2022

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 322 ter
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.