14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 17994 del 30 aprile 2009
Testo massima n. 1
Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi [ art. 497 bis c.p. ] il possesso di un falso permesso di soggiorno, in quanto non costituisce documento valido per l’espatrio, trattandosi di titolo preordinato esclusivamente a legittimare la presenza del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato, con la conseguenza che, in mancanza di un’espressa previsione normativa, non è consentita alcuna assimilazione in “malam partem” ai documenti indicati nella predetta norma incriminatrice.
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