14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15833 del 23 aprile 2010
Posted at 20:07h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi [ art. 497 “bis” c.p. ] si distingue da quello di uso di atto falso [ art. 489 c.p. ] in quanto, sul piano strutturale, prescinde dall’esclusione di qualsiasi forma di concorso nella formazione dell’atto falso e, con riguardo al bene protetto, tutela l’affidabilità dell’identificazione personale e non la genuinità del documento in sé.
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