14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12268 del 2 aprile 2012
Testo massima n. 1
Integra il delitto di cui all’art. 497 bis, comma primo, c.p. [ Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi ], il mero possesso di un documento falso valido per l’espatrio, considerato che la fattispecie normativa di cui all’art. 497 bis, comma primo, c.p., prescinde dall’esclusione di ogni forma di concorso nella falsità e non ha, pertanto, carattere residuale in ordine ad eventuale compartecipazione nella confezione dell’atto falso. [ In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la responsabilità dell’imputato in ordine al reato in questione, ritenendo che il possesso del documento falso costituisse condizione obiettiva di punibilità rispetto alla preesistente falsificazione ].
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