14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10323 del 2 dicembre 1983
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di acquisto di cose con le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, il reato di cui all’art. 470 c.p. deve ritenersi consumato, allorché si tratti di vendita con spedizione e cioè da piazza a piazza, fin dal momento della consegna al vettore, perché con tale atto si esaurisce l’adempimento dell’obbligazione del venditore e, nel contempo, si determina il passaggio della disponibilità delle cose al destinatario. Mentre l’art. 1 della L. 29 luglio 1981, n. 406 sanziona la abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o supporti analoghi e la detenzione per la vendita da parte di chi non sia concorso nella riproduzione abusiva, l’art. 470 c.p. sanziona, invece — esclusi i casi di concorso con i contraffattori — la messa in vendita o l’acquisto di cose sulle quali figurino le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Pertanto, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 470 c.p. il fatto di chi vende musicassette con le impronte contraffatte della Siae.
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