14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 876 del 28 gennaio 1987
Testo massima n. 1
La differenza tra i reati di cui agli artt. 467 e 468 c.p. e il reato previsto dall’art. 469 c.p. consiste in ciò: che nei primi due l’impronta viene falsificata sullo strumento [ sigillo, timbro ] destinato a riprodurla sì che poi sia possibile una facile riproduzione anche in serie di essa, mentre nel terzo l’agente si vale, ai fini della falsificazione, di altri mezzi [ incisioni, disegni, colorazione ], in modo che la contraffazione richieda, di volta in volta, un’opera particolare. Vi è quindi, nella previsione dell’art. 469 c.p. una minore capacità di danno che giustifica la riduzione di un terzo delle pene previste negli artt. 467 e 468 c.p.
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