Cass. pen. n. 8082 del 25 luglio 1991
Testo massima n. 1
In tema di contraffazione del sigillo dello Stato, per «atti del Governo», di cui all'art. 467 c.p., deve intendersi non l'attività del Governo in senso stretto, bensì le attività di tutta la serie di amministrazioni che costituiscono emanazione dello Stato.