14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7765 del 1 ottobre 1983
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’espressione «soggiace alle pene stabilite in detti articoli, ridotte da un terzo alla metà» contenuta nell’art. 455 c.p., deve essere intesa nel senso che la diminuzione va eseguita tanto sul massimo quanto sul minimo delle due pene rispettivamente stabilite dagli artt. 453 e 454 c.p., cioè computando la diminuzione massima [ la metà ] per fissare il minimo e la diminuzione minima [ un terzo ] per fissare il massimo.
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