Cass. pen. n. 8605 del 5 ottobre 1982
Testo massima n. 1
Il reato di spendita di moneta falsa non è reato di danno, ma di pericolo, avendo per oggetto soltanto la possibilità della lesione giuridica; per la configurabilità del reato non si richiede, pertanto, che il fine di mettere in circolazione la moneta falsa riceva concreta attuazione. (Nella specie, se ne è dedotta la non configurabilità del tentativo e quindi della desistenza volontaria).