Cass. pen. n. 7276 del 10 settembre 1984
Testo massima n. 1
Il reato previsto dall'art. 455 c.p. si consuma con la detenzione al fine della messa in circolazione della banconota, senza che sia necessaria l'accettazione del prenditore.
Il reato previsto dall'art. 455 c.p. si consuma con la detenzione al fine della messa in circolazione della banconota, senza che sia necessaria l'accettazione del prenditore.