14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 990 del 23 maggio 1967
Testo massima n. 1
Sussiste il reato di falsificazione di carte di pubblico credito, che l’art. 458 c.p. parifica alle monete, nell’avvenuta stampa del titolo, ogni qualvolta le carte siano imitate in modo che possano essere ritenute vere da un numero indeterminato di persone di comune avvedutezza, cioè sia esclusa la falsificazione grossolana rilevabile ictu oculi, immediatamente, e non dopo un successivo esame di persona esperta. Tra gli elementi essenziali previsti per la sussistenza del delitto di falsità in monete [ e, a più forte ragione, in carte straniere di pubblico credito ] non è compresa l’esigenza della filigrana, purché il titolo abbia l’attitudine a violare la fede pubblica, a trarre cioè in inganno le persone di comune avvedutezza.
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