14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4254 del 1 aprile 1999
Testo massima n. 1
In tema di falso, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, non va giudicata alla stregua delle conoscenze e delle conclusioni di un esperto del settore. Invero la punibilità è esclusa solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si deve far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate. [ Fattispecie in cui la falsità di un BPT era stata definita «grossolana» dal perito nominato dal giudice del dibattimento ].
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