14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3316 del 14 maggio 1983
Testo massima n. 1
Quando la notificazione di un atto di citazione a militare in servizio non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti c.p.c., la formalità della consegna di una copia al pubblico ministero per l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene — secondo le modalità stabilite nell’art. 49 disp. att. c.p.c. — espressamente richieste dal successivo art. 146 c.p.c. costituisce un adempimento necessario, la cui omissione importa la nullità della notificazione, senza che sia consentita alcuna distinzione fra militari di carriera e militari in servizio di leva o richiamati alle armi ed indipendentemente dalla conoscenza che di tale particolare stato abbia potuto avere colui su istanza del quale la notifica viene effettuata. Tale adempimento è, infatti, posto a tutela del destinatario della notificazione, in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e più frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari — indipendentemente dalla circostanza che essi siano o meno militari di carriera — le cui destinazioni debbono talvolta essere mantenute segrete per motivi di sicurezza connessi alla più efficiente realizzazione dei compiti loro affidati.
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