14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 691 del 27 gennaio 1983
Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 464 primo comma, c.p. è punito a titolo di dolo e questo consiste nella consapevolezza della falsità del valore di bollo all’atto della ricezione.
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Testo massima n. 1
Qualora il valore bollato, contraffatto o alterato sia stato ricevuto in buona fede e la conoscenza della falsità sia intervenuta in un momento posteriore, la messa in circolazione, e cioè l’uso del valore di bollo non conforme alla sua naturale destinazione, configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 459 in relazione all’art. 457 c.p.; l’uso corrispondente alla normale destinazione dà luogo, invece, al reato di cui all’art. 464 c.p., nella forma attenuata prevista dal secondo comma dello stesso articolo. Per messa in circolazione, ai sensi dell’art. 459 c.p., deve intendersi ogni attività con la quale il detentore trasferisce ad altri, anche a titolo gratuito, il valore di bollo falsificato. Oggetto dell’atto di circolazione deve essere, però, il valore di bollo falsificato in sé e per sé e non in riferimento all’uso normale di esso. Se infatti colui che non sia concorso nella contraffazione o nell’alterazione fa del valore di bollo un uso conforme alla sua naturale destinazione, si configura il reato di cui all’art. 464 c.p.
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