14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3377 del 23 marzo 1995
Testo massima n. 1
Allorquando il giudice di primo grado, pur rigettando la richiesta di reintegrazione nel possesso di una servitù per l’oggettiva impossibilità di ripristino dell’originario stato dei luoghi su cui insisteva la stessa, abbia emesso una statuizione di accertamento dell’avvenuto spoglio da parte del convenuto ed abbia, conseguentemente, condannato l’autore dello spoglio al risarcimento del danno derivante dall’avvenuta violazione del possesso, sussiste, per il soccombente, l’interesse ad impugnare la pronuncia sulla domanda possessoria, deducendo che la relativa azione era improponibile per l’avvenuto decorso, al momento della richiesta di reintegrazione, del termine annuale dell’avvenuto spoglio, al fine di conseguire anche il rigetto dell’azione di risarcimento del danno a tale titolo proposta, in quanto soggetta agli stessi termini dell’azione possessoria.
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