Cass. pen. n. 7175 del 18 luglio 1996

Testo massima n. 1


Per la ravvisabilità del reato di cui all'art. 451 c.p., è necessario che il pericolo si riferisca ad un numero indeterminato di persone. Tale indeterminatezza, però, non sta a significare che occorre la presenza di una collettività di lavoratori, tale da rendere possibile una diffusa estensione del pericolo, ma che devono essere salvaguardati dal pericolo di infortuni i lavoratori momentaneamente e casualmente in servizio, i quali sono per definizione indeterminati.

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