Cass. pen. n. 16492 del 27 novembre 1989
Testo massima n. 1
Il reato di cui all'art. 444 c.p. rientra nella categoria dei reati di pericolo, per cui è sufficiente l'esposizione a pericolo del bene tutelato. Non è richiesta quindi la sussistenza di atti effettivi di commercio della merce nociva, destinata all'alimentazione essendo sufficiente la detenzione per il commercio di tale merce. Ne deriva che non è necessaria l'esposizione della merce sui banchi di vendita, basta che questa sia detenuta in qualsiasi luogo connesso con l'attività commerciale e quindi anche nella ghiacciaia o frigorifero.