14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6930 del 11 giugno 1992
Testo massima n. 1
Il delitto di cui all’art. 444 c.p. va inquadrato nella categoria dei reati di pericolo concreto, nel senso che le sostanze alimentari abbiano idoneità ad esporre effettivamente a pericolo la salute pubblica; la pericolosità degli alimenti, cioè la possibilità che da essi derivi pregiudizio al bene tutelato dalla norma, non può, dunque, essere valutata astrattamente come situazione meramente ipotetica, sibbene deve essere fatta sulla base di accertamento tramite gli strumenti probatori adeguati alle singole sostanze alimentari collegate a sospetto.
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Testo massima n. 1
In tema di commercio di sostanze alimentari nocive, l’accertamento della loro pericolosità, benché spesso abbia bisogno di indagini peritali, può tuttavia compiersi da parte del giudice ricorrendo a qualsiasi mezzo di prova e alle nozioni di comune esperienza, senza che occorra la certezza che il nocumento abbia realmente a verificarsi e bastando, sotto il profilo psicologico, la volontà del commercio di sostanze alimentari nocive e la consapevolezza del pericolo che può essere arrecato. [ Nella specie era stata rilevata la presenza di salmonelle di tipo b in campioni di carne ma il giudice di merito aveva dubitato della sussistenza del pericolo per la salute pubblica sul rilievo che mancava l’analisi della carica microbica contenuta nella carne, ritenendo che la pericolosità dipendesse da quest’ultima; la Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha annullato con rinvio la relativa sentenza osservando che la stessa non aveva considerato la presenza degli agenti patogeni rappresentati dalle salmonelle e la eventualità della loro nocività per l’organismo umano, indipendentemente dalla carica microbica, precisando inoltre che patogeno è ciò che ha in sé capacità di generare fenomeni morbosi indipendentemente dalla sua entità, ossia dalla sua virulenza, giacché il concetto di patogeno è pur sempre relativo, essendo esso determinato da più fattori eziologici che si condizionano a vicenda ].
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