14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12691 del 7 ottobre 1977
Testo massima n. 1
Le norme contenute nelle leggi speciali dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro non hanno, espressamente o implicitamente, abrogato l’art. 437 c.p. né sono in rapporto di specialità con le disposizioni di quest’ultimo. Infatti, per la configurabilità del delitto previsto dalla predetta norma occorre che la rimozione od omissione di cautele abbia posto in pericolo la pubblica incolumità e che l’agente abbia tenuto la condotta vietata nonostante la consapevolezza di tale pericolo, mentre, ai fini della sussistenza delle contravvenzioni in materia antinfortunistica, quali quelle di cui al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, non occorre che si sia verificata una situazione di pericolo per la pubblica incolumità ed è sufficiente la semplice colpa. Ne consegue che il delitto e le contravvenzioni in questione, presentando elementi strutturali diversi sotto l’aspetto sia obiettivo che subiettivo, non danno luogo a conflitto di norme, onde possono concorrere tra loro.
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