14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4503 del 15 maggio 1984
Testo massima n. 1
Le contravvenzioni alle norme antinfortunistiche si differenziano dal reato di cui all’art. 437 c.p. [ rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ] per la diversa obiettività giuridica, l’incolumità pubblica, e per la diversità dell’elemento materiale di quest’ultimo reato, che consiste nella omessa collocazione di impianti o apparecchi destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. La violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni del lavoro, invece, si materializza nella omissione delle cautele imposte – tra l’altro – nella predisposizione degli apparecchi o impianti adibiti allo svolgimento dell’attività lavorativa, al fine della tutela dei lavoratori. [ Nella specie la Suprema Corte ha affermato l’applicabilità alle contravvenzioni dolose dell’istituto della continuazione ].
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