14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 725 del 24 gennaio 1994
Posted at 20:07h
in Massimario
Testo massima n. 1
La disposizione di cui all’art. 443 c.p., nel punire la detenzione a fini di commercio di medicinali guasti o imperfetti, ivi compresi, quindi, i medicinali scaduti, si riferisce a qualunque farmaco e la circostanza che altre disposizioni prevedano specifiche modalità di custodia di medicinali scaduti non può rilevare in ordine alla sussistenza del reato qualora risulti – con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità – l’effettiva destinazione al commercio dei medicinali stessi.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]