14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 15667 del 4 aprile 2013
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della “concretezza”, cui si richiama l’art. 274, comma primo, lett. c ], c.p.p., non si identifica con quello di “attualità” derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi “concreti” [ cioè non meramente congetturali ] sulla base dei quali possa affermarsi che l’imputato, verificandosi l’occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede.
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Testo massima n. 2
Nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell’incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che l’agente, pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. [ Nella specie la Corte ha ritenuto la sussistenza del “periculum in mora” in ordine ai reati di cui agli artt. 434 primo e secondo comma, 437, primo e secondo comma e 439 c.p. relativamente alla eventualità che gli indagati, quali titolari dello stabilimento industriale inquinante ponessero in essere interventi di fatto a tutela della proprietà e, quindi, per finalità opposte a quelle del sequestro preventivo cui era stato sottoposto lo stabilimento medesimo.
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