14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7629 del 2 marzo 2006
Testo massima n. 1
L’art. 434 c.p. si configura come norma di chiusura nel quadro della categoria dei delitti di disastro, e pertanto l’espressione «fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti» rinvia solo a quelli che prevedono delitti di disastro e non anche al delitto di incendio previsto dall’art. 423 c.p. Quando entrambi i reati siano posti in essere mediante la stessa condotta materiale ed arrechino un’identica offesa agli interessi tutelati, sussiste tuttavia tra essi un rapporto di sussidiarietà o di consunzione, nel senso che, se il reato di crollo viene commesso cagionando un incendio, trova applicazione soltanto la norma che incrimina il crollo doloso aggravato in quanto reato più grave.
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