14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8171 del 25 settembre 1985
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’evento del delitto di crollo, sia nell’ipotesi dolosa [ art. 434 c.p. ] che in quella colposa [ art. 449 in relazione all’art. 434 c.p. ] deve possedere modi di essere ed effetti tanto gravi ed estesi da colpire collettivamente, costituendo un pericolo di carattere personale e diffuso e perciò attinente alla «pubblica incolumità», mentre nell’ipotesi contravvenzionale [ art. 676 c.p. ] è sufficiente il semplice «pericolo alle persone».
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