14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9418 del 29 febbraio 2008
Testo massima n. 1
Requisito del reato di disastro di cui all’art. 434 c.p. è la potenza espansiva del documento unitamente all’attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane. [ Fattispecie di disastro ambientale caratterizzata da una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi ].
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