14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 831 del 13 maggio 1968
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 435 c.p., si perfeziona con la detenzione dell’esplosivo e per la sua consumazione la legge non esige che il fine di attentare alla pubblica incolumità sia realizzato, ma soltanto che la detenzione dell’esplosivo sia qualificata da tal fine [ dolo specifico ]. Anche se detto fine non sia raggiunto, pertanto, si tratta di reato consumato e non soltanto tentato, onde non è applicabile il precetto di cui al terzo comma dell’art. 56 c.p. che riguarda esclusivamente il reato tentato.
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