14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12418 del 20 marzo 2008
Posted at 20:07h
in Massimario
Testo massima n. 1
È ravvisabile il concorso formale tra il reato di attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ed il reato di tentato danneggiamento sia in relazione al diverso bene tutelato dalle due norme [ l’incolumità pubblica nel primo e il patrimonio nel secondo ] sia in relazione al fatto che nel delitto di attentato, che ha natura di reato di pericolo, non è necessaria la produzione di un effettivo danneggiamento.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]