Cass. pen. n. 3412 del 25 gennaio 2011
Testo massima n. 1
Nei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.) e di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.), il bene giuridico protetto va ravvisato, rispettivamente, nella pubblica incolumità e nel regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione. Ne consegue che il privato denunciante non assume la qualità di persona offesa e non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M..