14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8235 del 8 luglio 1987
Testo massima n. 1
La circostanza aggravante prevista dall’art. 425 n. 2, prima parte, c.p., relativa ad incendio cagionato su edifici abitati o destinati ad uso di abitazione, deve essere riferita agli edifici adibiti attualmente, legittimamente e liberamente ad uso domestico permanentemente ovvero provvisoriamente o precariamente e in tale concetto sono comprese tutte le parti che costituiscono tali edifici. Pertanto, nel caso in cui una parte dell’edificio sia adibita ad uso diverso dalle esigenze della vita domestica — come quando alcuni locali siano destinati agli scopi di una associazione, di un partito politico o di altra natura — tale parziale destinazione non fa venir meno l’aggravante, la quale è relativa alla natura della casa oggetto dell’azione del colpevole.
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