14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3984 del 20 marzo 2001
Posted at 16:29h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nei casi in cui oggetto del possesso sia stata la porzione di uno stabile interamente demolito ma poi ricostruito, non è esperibile l’azione di spoglio poiché difetta il presupposto stesso della tutela e non può esplicarsi la sua funzione recuperatoria; l’ontologica distinzione dei due immobili implica che una pronuncia di condanna alla reintegrazione darebbe luogo all’instaurazione di un potere di fatto nuovo e diverso, non al ripristino di quello che veniva svolto in precedenza.
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