14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11648 del 7 settembre 1989
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il concorso formale tra il delitto di danneggiamento, di cui all’art. 635 c.p., e quello di danneggiamento seguito da incendio, di cui all’art. 424 stesso codice, è giuridicamente impossibile, elidendo quest’ultimo reato il primo, qualora il danneggiamento mediante accensione del fuoco si trasformi in pericolo di incendio o in incendio vero e proprio.
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