14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2098 del 7 luglio 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
Per incendio deve intendersi un fuoco distruggitore in atto di notevoli proporzioni e virulenza, che tende a diffondersi e non è agevole estinguere. Allorché tali condizioni ricorrano e l’incendio riguardi la cosa altrui, il pericolo per l’incolumità pubblica è presunto juris et de jure. [ Fattispecie in tema di danneggiamento seguito da incendio ].
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