Cass. pen. n. 2098 del 7 luglio 1994

Testo massima n. 1


Per incendio deve intendersi un fuoco distruggitore in atto di notevoli proporzioni e virulenza, che tende a diffondersi e non è agevole estinguere. Allorché tali condizioni ricorrano e l'incendio riguardi la cosa altrui, il pericolo per l'incolumità pubblica è presunto juris et de jure. (Fattispecie in tema di danneggiamento seguito da incendio).