Cass. pen. n. 2660 del 26 febbraio 1991
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 423, comma secondo, c.p., il fuoco deve essere qualificato incendio ed il fatto configura il reato consumato di incendio della cosa propria se il fuoco è di tale intensità e di tale potere da costituire un concreto pericolo per la pubblica incolumità, dato che, ai fini penalistici, la nozione di incendio non richiede necessariamente la forza prorompente e distruggitrice delle fiamme.