Cass. pen. n. 4129 del 31 marzo 2000

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 423, secondo comma, c.p., per «cosa propria» deve intendersi quella su cui grava il diritto di proprietà dell'agente e non quella semplicemente posseduta o sulla quale altri vanti un diritto reale limitato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non potesse considerarsi proprietario del bene colui che lo amministra e lo detiene in virtù di una carica societaria).

Normativa correlata