Cass. pen. n. 5166 del 4 aprile 1990

Testo massima n. 1


Il reato di devastazione costituisce un delitto di pericolo contro l'ordine pubblico. Il pericolo deve, per le modalità del fatto, essere concreto, e non meramente ipotetico ed è ravvisabile solo in situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva.