14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26830 del 2 luglio 2001
Testo massima n. 1
Il delitto di devastazione previsto dall’art. 419 c.p. è un reato contro l’ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l’ordine pubblico. [ In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in una fattispecie relativa alla distruzione avvenuta, nel corso di una partita di calcio, con azione selvaggia e violenta, di alcune strutture di uno stadio, accompagnata dall’aggressione indiscriminata alle Forze dell’ordine ].
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Testo massima n. 1
L’elemento soggettivo del delitto di devastazione previsto dall’art. 419 c.p. è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce [ danneggiamento ], involgendo l’ordine pubblico.
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