14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3759 del 28 gennaio 2014
Posted at 20:08h
in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di reato di devastazione, ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso non è necessario che l’agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purchè partecipi consapevolmente ai disordini diffusi. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di concorso a carico dell’imputato che aveva lanciato fumogeni nel corso di gravi disordini verificatisi in occasione di un evento sportivo ].
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