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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4293 del 30 gennaio 2003

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4293 del 30 gennaio 2003

Testo massima n. 1

Il reato di scambio elettorale politico-mafioso [ previsto dall’art. 416 ter c.p. ] si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell’uomo politico, la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell’impegno assunto in cambio dell’appoggio elettorale.

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