14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4293 del 30 gennaio 2003
Posted at 20:08h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso [ previsto dall’art. 416 ter c.p. ] si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell’uomo politico, la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell’impegno assunto in cambio dell’appoggio elettorale.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]