14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10785 del 9 marzo 2004
Testo massima n. 1
La promessa di voti elettorali fatta, in cambio di somme di danaro o altra utilità, a un candidato da personaggio di spicco di un’associazione mafiosa mediante l’assicurazione dell’intervento di membri dell’associazione stessa integra il reato di cui all’art. 416 ter c.p. [ scambio elettorale politico-mafioso ] e non quello previsto dall’art. 96 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 [ offerta di denaro o altra utilità ad elettori per ottenerne il voto ], dovendosi ravvisare nell’apporto attivo degli aderenti al sodalizio criminoso il ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. [ In motivazione, la Corte ha puntualizzato che il reato di scambio elettorale politico-mafioso rientra nell’area dei delitti contro l’ordine pubblico, in quanto mira a salvaguardare in via principale l’interesse alla tutela dell’ordine pubblico, leso dall’inquietante connubio tra mafia e politica, e solo strumentalmente l’interesse elettorale, protetto in via immediata e diretta dagli artt. 96 e 97 D.P.R. n. 361 del 1957 ].
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