14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23186 del 13 giugno 2012
Posted at 20:08h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso è integrato dalla promessa di voti elettorali in cambio di somme di danaro od altra utilità fatta, fatta ad un candidato da un personaggio di spicco di un’organizzazione mafiosa mediante l’assicurazione dell’intervento dei membri della stessa organizzazione, ed è volto a tutelare l’ordine pubblico, leso da qualsiasi connubio tra politica e mafia.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]